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Coronavirus: ecco i punti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Redazione 23-02-2020 22:44:53 1

Ecco i punti del decreto firmato oggi dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. 

a) Divieto di allontanamento dai Comuni della zona rossa da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;

b) divieto di accesso nei Comini della zona rossa;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi;

g) sospensione delle attività degli uffici pubblici; fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;

h) sospensione delle procedure concorsuali indette e in corso nei Comuni della zona rossa;

i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 ddella legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;

l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonchè agli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuale dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;

m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veerinaria, nonchè di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;

o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3;

Art. 2 (misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale): gli individui che dal primo febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostanto nei comuni della zona rossa sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, per l'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, invi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Art. 3 (applicazione del lavoro agile). 1) La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. 2) Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi informativa di vui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n.81, sono resi in via telematica anche ricorrenso alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. 

Art. 4 (esecuzione delle misure urgenti). 1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicura l'esecuzone delle misure avvalendosi delle forze di polizia, e ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. 

Art. 5 (efficacia delle disposizioni). Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per 14 giorni, salva divera successiva disposizione. 

 

 

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